Categoria: LIBRO TERZO – Codice di procedura civile
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Art. 565 — Intervento tardivo
I creditori chirografari che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564 secondo comma , ma prima di quella prevista nell’articolo 596 , concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell’articolo seguente.
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Art. 579 — Persone ammesse agli incanti
Salvo quanto è disposto nell’articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto.Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
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Art. 592 — Nomina dell’amministratore giudiziario
L’amministrazione giudiziaria dell’immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all’uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono [disp. att. 159].All’amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti .
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Art. 476 — Altre copie in forma esecutiva [ABROGATO]
[Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte .Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell’ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato.Sull’istanza si provvede con decreto…
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Art. 492 — Forma del pignoramento
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti , il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi [c.c. 820, 821, 984] .Il pignoramento deve altresì…
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Art. 507 — Forma dell’assegnazione
L’assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione contenente l’indicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione [509, 590; art. 162 delle disp. att. c.p.c.] .
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Art. 522 — Compenso del custode
Il custode non ha diritto a compenso se non l’ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall’ufficiale giudiziario all’atto della nomina [65] .Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell’articolo precedente [66 2] .
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Art. 536 — Trasporto e ricognizione delle cose da vendere
Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l’incanto, e può richiedere l’intervento della forza pubblica .In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento [518].
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Art. 551 — Intervento
L’intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti .Agli effetti di cui all’articolo 526 l’intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti .
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Art. 566 — Intervento dei creditori iscritti e privilegiati
I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564 secondo comma, ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti della espropriazione .
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Art. 580 — Prestazione della cauzione
Per offrire all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’articolo 576.Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso…
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Art. 593 — Rendiconto
L’amministratore , nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice [594].Al termine della gestione l’amministratore deve presentare il rendiconto finale.I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal…
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Art. 477 — Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi
Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo [479 2, 480] .Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.
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Art. 492 bis — Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini…
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Art. 508 — Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario
Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l’aggiudicatario o assegnatario, con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione[487], può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore [585 2, 586].In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione…
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Art. 523 — Unione di pignoramenti
L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale .
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Art. 537 — Modo dell’incanto
Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all’articolo 535. L’aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta .Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno…
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Art. 551 bis — Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi
Salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.Al fine di conservare…
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Art. 567 — Istanza di vendita
Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato [569; c.c. 2919 ss.].Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall’articolo 497, l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative…
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Art. 581 — Modalità dell’incanto
L’incanto ha luogo davanti al giudice dell’esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita . Allorché siano trascorsi tre minuti dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore, l’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente. Ogni offerente cessa di…
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Art. 594 — Assegnazione delle rendite
Durante il corso dell’amministrazione giudiziaria, il giudice dell’esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti [disp. att. 178 2] .
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Art. 478 — Prestazione della cauzione
Se l’efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l’esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell’articolo 475, o con atto separato che deve essere unito al titolo.
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Art. 493 — Pignoramenti su istanza di più creditori
Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene .Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori [524, 550, 561] .Ogni pignoramento ha effetto indipendente , anche se è unito ad altri in unico processo.
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Art. 509 — Composizione della somma ricavata
La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate [540 3, 585 1, 590], di rendita o provento delle cose pignorate [594] , di multa e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario [494 3, 495, 540 2, 574 3, 587] .
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Art. 524 — Pignoramento successivo
L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto , ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati [493 2], e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al…
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Art. 538 — Nuovo incanto
Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui e’ stata affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.
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Art. 552 — Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo
Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore , il giudice dell’esecuzione , sentite le parti , provvede per l’assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l’assegnazione dei crediti a norma dell’articolo seguente [disp. att. 164] .
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Art. 568 — Determinazione del valore dell’immobile
Agli effetti dell’espropriazione il valore dell’immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569, primo comma.Nella determinazione del valore di mercato l’esperto procede al calcolo della superficie dell’immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore…
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Art. 582 — Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso .
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Art. 595 — Cessazione dell’amministrazione giudiziaria
In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell’esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all’assegnazione dell’immobile . Durante l’amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta d’acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.L’amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a…
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Art. 479 — Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all’originale e del precetto.La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; [ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione [133], entro l’anno dalla pubblicazione,…
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Art. 494 — Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario
Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore .All’atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata [art. 157 delle disp. att. c.p.c.] .Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani…
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Art. 510 — Distribuzione della somma ricavata
Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese [95] .In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei…
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Art. 525 — Condizione e tempo dell’intervento
[Possono intervenire a norma dell’articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile].Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l’intervento deve aver luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per la assegnazione [530]. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore…
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Art. 539 — Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’argento
Gli oggetti d’oro e d’argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco .Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori [disp. att. 162] .
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Art. 553 — Assegnazione e vendita di crediti
Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell’esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. La notifica dell’ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere…
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Art. 568 bis — Vendita diretta
Il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, può chiedere al giudice dell’esecuzione di disporre la vendita diretta dell’immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima di cui all’articolo 173 bis, terzo comma, delle…
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Art. 583 — Aggiudicazione per persona da nominare
Il procuratore legale , che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato.In mancanza, l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore .
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Art. 596 — Formazione del progetto di distribuzione
Se non si può provvedere a norma dell’articolo 510, primo comma, il professionista delegato a norma dell’articolo 591 bis, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell’esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e alla sua trasmissione…
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Art. 480 — Forma del precetto
Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata[603 2, 605] .Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo…
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Art. 495 — Conversione del pignoramento
Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese…
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Art. 511 — Domanda di sostituzione
I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell’articolo 499, secondo comma [c.c. 2900] .Il giudice dell’esecuzione provvede alla distribuzione, anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.
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Art. 526 — Facoltà dei creditori intervenuti
I creditori intervenuti a norma dell’art. 525 partecipano alla espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti. [500, 505, 529, 538 2, 551] .
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Art. 540 — Pagamento del prezzo e rivendita
[La vendita all’incanto si fa per contanti].Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente .La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.
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Art. 554 — Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato
Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell’esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l’atto di vendita va annotato…
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Art. 569 — Provvedimento per l’autorizzazione della vendita
A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’ articolo 567, nomina l’esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non…
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Art. 584 — Offerte dopo l’incanto
Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni , ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto .Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all’articolo 571, prestando cauzione per una…
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Art. 597 — Mancata comparizione
La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all’udienza innanzi al giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all’articolo 598.
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Art. 481 — Cessazione dell’efficacia del precetto
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione[491, 502, 606, 608, 612] .Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627 .
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Art. 496 — Riduzione del pignoramento
Su istanza del debitore o anche di ufficio , quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente , il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti [485], può disporre la riduzione del pignoramento [558] .
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Art. 512 — Risoluzione delle controversie
Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione , il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle…
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Art. 527 — Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione [ABROGATO]
[Ai creditori intervenuti a norma dell’articolo 525 secondo e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà di indicare, all’udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere [524], l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se…
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Art. 540 bis — Integrazione del pignoramento
Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose,…
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Art. 555 — Forma del pignoramento
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato , i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492 [disp. att.…
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Art. 569 bis — Modalità della vendita diretta
Nel caso di deposito dell’istanza ai sensi dell’articolo 568 bis, il giudice dell’esecuzione, all’udienza di cui all’articolo 569, se il prezzo base determinato ai sensi dell’articolo 568 non è maggiore del prezzo offerto, valutata l’ammissibilità della medesima, provvede ai sensi del quarto e quinto comma.Se il prezzo base determinato ai sensi dell’articolo 568 è maggiore…
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Art. 585 — Versamento del prezzo
L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento.Se l’immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca il giudice dell’esecuzione può limitare, con…
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Art. 598 — Approvazione del progetto
Se il progetto è approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il professionista delegato a norma dell’articolo 591 bis o il giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 596, quarto comma, ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni.Se vengono sollevate contestazioni…
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Art. 482 — Termine ad adempiere
Non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato (1), se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata,…
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Art. 497 — Cessazione dell’efficacia del pignoramento
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita [art. 156 delle disp. att. c.p.c.] .
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Art. 513 — Ricerca delle cose da pignorare
L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo [492 2] e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti [519]. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro [disp. att. 165] .Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti,…
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Art. 528 — Intervento tardivo
I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all’art. 525, ma prima del provvedimento di distribuzione [541, 542], concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza .I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle…
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Art. 541 — Distribuzione amichevole
Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata [509] secondo un piano concordato, il giudice dell’esecuzione , sentito il debitore , provvede in conformità .
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Art. 556 — Espropriazione di mobili insieme con immobili
Il creditore può fare pignorare insieme coll’immobile anche i mobili che lo arredano , quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente .In tal caso l’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
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Art. 570 — Avviso della vendita
Dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell’articolo 490, pubblico avviso contenente l’indicazione [del debitore], degli estremi previsti nell’articolo 555, del valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore…
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Art. 586 — Trasferimento del bene espropriato
Avvenuto il versamento del prezzo e verificato l’assolvimento dell’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’articolo 585, quarto comma, il giudice dell’ esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all’ aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ ordinanza che…
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Art. 599 — Pignoramento
Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore .In tal caso del pignoramento è notificato avviso , a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice…
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Art. 483 — Cumulo dei mezzi di espropriazione
Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge , ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina .Se è iniziata anche l’esecuzione immobiliare, l’ordinanza è pronunciata…
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Art. 498 — Avviso ai creditori iscritti
Debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazionerisultante da pubblici registri [disp. att. 156; c.c. 2745, 2762, 2766, 2808] .A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito…
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Art. 514 — Cose mobili assolutamente impignorabili
Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge [545] , non si possono pignorare: 1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto ; 2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero,…
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Art. 529 — Istanza di assegnazione o di vendita
Decorso il termine di cui all’articolo 501 , il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni [530, 685] .Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato…
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Art. 542 — Distribuzione giudiziale
Se i creditori non raggiungono l’accordo di cui all’articolo precedente o il giudice dell’esecuzione non l’approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata .Il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata, a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote [527 2,…
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Art. 557 — Deposito dell’atto di pignoramento
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari . La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione…
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Art. 571 — Offerte d’acquisto
Ognuno, tranne il debitore , è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579 ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta [disp. att. 174] .L’offerta…
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Art. 587 — Inadempienza dell’aggiudicatario
Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario , pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto [disp. att. 176] . La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato…
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Art. 600 — Convocazione dei comproprietari
Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati , provvede , quando è possibile , alla separazione della quota in natura spettante al debitore [disp. att. 180].Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile , il giudice dispone che si proceda alla divisione…