Categoria: LIBRO TERZO – Codice di procedura civile
-
Art. 614 — Rimborso delle spese
Al termine dell’esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell’esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d’ingiunzione.Il giudice dell’esecuzione , quando riconosce giustificate le spese denunciate , provvede con decreto a norma dell’articolo 642 .
-
Art. 627 — Riassunzione
Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione .
-
Art. 614 bis — Misure di coercizione indiretta
Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un…
-
Art. 628 — Sospensione del termine d’efficacia del pignoramento
L’opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell’articolo 497 .
-
Art. 615 — Forma dell’opposizione
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27 . Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva…
-
Art. 629 — Rinuncia
Il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti .Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti .In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’articolo 306 .
-
Art. 602 — Modo dell’espropriazione
Quando oggetto dell’espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono .
-
Art. 616 — Provvedimenti del giudice dell’esecuzione
Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o…
-
Art. 630 — Inattività delle parti
Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice [497, 512, 547-549, 615, 616, 618, 619, 627; disp. att. 156].L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice…
-
Art. 603 — Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare .
-
Art. 617 — Forma dell’opposizione
Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto [disp. att. 187] .Le opposizioni di cui al…
-
Art. 631 — Mancata comparizione all’udienza
Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all’udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell’esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo .Si…
-
Art. 604 — Disposizioni particolari
Il pignoramento e in generale gli atti d’espropriazione si compiono nei confronti del terzo , al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all’articolo 579 primo comma .Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore , è sentito anche il terzo.
-
Art. 618 — Provvedimenti del giudice dell’esecuzione
Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni .All’udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per…
-
Art. 631 bis — Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche
Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di…
-
Art. 605 — Precetto per consegna o rilascio
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi .Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine .
-
Art. 618 bis — Procedimento
Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili .Resta ferma la competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 615 e dal secondo comma…
-
Art. 632 — Effetti dell’estinzione del processo
Con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell’esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all’eventuale delegato ai sensi dell’articolo 591bis .Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, essa…
-
Art. 606 — Modo della consegna
Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell’articolo 513 ; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata .
-
Art. 619 — Forma dell’opposizione
Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni [disp. att. 184] .Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione…
-
Art. 607 — Cose pignorate
Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può aver luogo , e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.
-
Art. 620 — Opposizione tardiva
Se in seguito all’opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l’opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata .
-
Art. 608 — Modo del rilascio
L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà.Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell’esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei…
-
Art. 621 — Limiti della prova testimoniale
Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore .
-
Art. 608 bis — Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante
L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente.
-
Art. 622 — Opposizione della moglie del debitore
L’opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte .
-
Art. 609 — Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione
Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all’asporto non è presente, mediante atto notificato…
-
Art. 623 — Limiti della sospensione
Salvo che la sospensione sia disposta dallalegge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo , l’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione .
-
Art. 610 — Provvedimenti temporanei
Se nel corso dell’esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione , anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti [disp. att. 183].
-
Art. 624 — Sospensione per opposizione all’esecuzione
Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi , sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza [disp. att. 86] .Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente…
-
Art. 611 — Spese dell’esecuzione
Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell’esecuzione con decreto a norma degli articoli 91 e seguenti che costituisce titolo esecutivo.
-
Art. 624 bis — Sospensione su istanza delle parti
Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia…
-
Art. 612 — Provvedimento
Chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell’esecuzione che siano determinate le modalità dell’esecuzione .Il giudice dell’esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve…
-
Art. 625 — Procedimento
Sull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente , il giudice della esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti. All’udienza provvede con ordinanza .
-
Art. 613 — Difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione
L’ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell’esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione provvede con decreto .
-
Art. 626 — Effetti della sospensione
Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto , salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione.
-
Art. 482 — Termine ad adempiere
Non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato (1), se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata,…
-
Art. 497 — Cessazione dell’efficacia del pignoramento
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita [art. 156 delle disp. att. c.p.c.] .
-
Art. 513 — Ricerca delle cose da pignorare
L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo [492 2] e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti [519]. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro [disp. att. 165] .Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti,…
-
Art. 528 — Intervento tardivo
I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all’art. 525, ma prima del provvedimento di distribuzione [541, 542], concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza .I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle…
-
Art. 541 — Distribuzione amichevole
Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata [509] secondo un piano concordato, il giudice dell’esecuzione , sentito il debitore , provvede in conformità .
-
Art. 556 — Espropriazione di mobili insieme con immobili
Il creditore può fare pignorare insieme coll’immobile anche i mobili che lo arredano , quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente .In tal caso l’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
-
Art. 570 — Avviso della vendita
Dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell’articolo 490, pubblico avviso contenente l’indicazione [del debitore], degli estremi previsti nell’articolo 555, del valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore…
-
Art. 586 — Trasferimento del bene espropriato
Avvenuto il versamento del prezzo e verificato l’assolvimento dell’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’articolo 585, quarto comma, il giudice dell’ esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all’ aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ ordinanza che…
-
Art. 599 — Pignoramento
Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore .In tal caso del pignoramento è notificato avviso , a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice…
-
Art. 483 — Cumulo dei mezzi di espropriazione
Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge , ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina .Se è iniziata anche l’esecuzione immobiliare, l’ordinanza è pronunciata…
-
Art. 498 — Avviso ai creditori iscritti
Debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazionerisultante da pubblici registri [disp. att. 156; c.c. 2745, 2762, 2766, 2808] .A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito…
-
Art. 514 — Cose mobili assolutamente impignorabili
Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge [545] , non si possono pignorare: 1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto ; 2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero,…
-
Art. 529 — Istanza di assegnazione o di vendita
Decorso il termine di cui all’articolo 501 , il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni [530, 685] .Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato…
-
Art. 542 — Distribuzione giudiziale
Se i creditori non raggiungono l’accordo di cui all’articolo precedente o il giudice dell’esecuzione non l’approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata .Il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata, a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote [527 2,…
-
Art. 557 — Deposito dell’atto di pignoramento
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari . La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione…
-
Art. 571 — Offerte d’acquisto
Ognuno, tranne il debitore , è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579 ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta [disp. att. 174] .L’offerta…
-
Art. 587 — Inadempienza dell’aggiudicatario
Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario , pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto [disp. att. 176] . La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell’aggiudicatario che non ha versato…
-
Art. 600 — Convocazione dei comproprietari
Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati , provvede , quando è possibile , alla separazione della quota in natura spettante al debitore [disp. att. 180].Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile , il giudice dispone che si proceda alla divisione…
-
Art. 484 — Giudice dell’esecuzione
L’espropriazione è diretta da un giudice . ùLa nomina del giudice dell’esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione .[Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente] .Si applicano al giudice dell’esecuzione le…
-
Art. 499 — Intervento
Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma…
-
Art. 515 — Cose mobili relativamente impignorabili
Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo , possono essere pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell’esecuzione , su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose…
-
Art. 530 — Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita
Sull’istanza di cui all’articolo precedente il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per l’audizione delle parti .All’udienza le parti possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle .Se non vi…
-
Art. 543 — Forma del pignoramento
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato [personalmente] al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492 : 1) l’indicazione del credito per il quale…
-
Art. 558 — Limitazione dell’espropriazione
Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell’esecuzione può applicare il disposto dell’articolo 496 , oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.
-
Art. 572 — Deliberazione sull’offerta
Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti .Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta.Se il prezzo offerto è inferiore al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore a un quarto, il giudice può far luogo alla…
-
Art. 588 — Termine per l’istanza di assegnazione
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo.
-
Art. 601 — Divisione
Se si deve procedere alla divisione , l’esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all’articolo 627 [disp. att. 181].Avvenuta la divisione, la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi…
-
Art. 485 — Audizione degli interessati
Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti [498, 499], il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui .Il decreto è comunicato dal cancelliere.Se risulta o…
-
Art. 500 — Effetti dell’intervento
L’intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata , a partecipare all’espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti [526, 564] .
-
Art. 516 — Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo
I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia [518, 531 1].I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono…
-
Art. 531 — Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili
La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione , salvo diverse consuetudini locali .La vendita dei bachi da seta non può essere fatta prima che siano in bozzoli [516 2].Delle cose indicate nell’articolo 515 il giudice dell’esecuzione può differire la vendita per il periodo che ritiene…
-
Art. 544 — Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato
Se il credito pignorato è garantito da pegno, s’intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice [502; disp. att. 182] .Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l’atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari [c.c. 2843] .
-
Art. 559 — Custodia dei beni pignorati
Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell’esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso…
-
Art. 573 — Gara tra gli offerenti
Se vi sono più offerte , il giudice della esecuzione invita in ogni caso gli offerenti e li invita a una gara sull’offerta più alta .Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza…
-
Art. 589 — Istanza di assegnazione
L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 e al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata. [disp. att. 173] .Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all’articolo 498…
-
Art. 486 — Forma delle domande e delle istanze
Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell’esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all’udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi [disp. att. 38-43].
-
Art. 501 — Termine dilatorio del pignoramento
L’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento , tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata [529, 543 3, 552, 567; c.c. 2919-2929].
-
Art. 517 — Scelta delle cose da pignorare
Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di piu’ facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della meta’.In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione…
-
Art. 532 — Vendita a mezzo di commissionario
Il giudice dell’esecuzione dispone la vendita [art. 159 delle disp. att. c.p.c., art. 167 delle disp. att. c.p.c.] senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell’elenco di cui all’art. 169 sexies delle…
-
Art. 545 — Crediti impignorabili
Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti , e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto .Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese…
-
Art. 560 — Modo della custodia
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non autorizzati dal giudice dell’esecuzione.Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento,…
-
Art. 574 — Provvedimenti relativi alla vendita
Il giudice dell’esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell’articolo 586. Quando l’ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del…
-
Art. 590 — Provvedimento di assegnazione
Se la vendita [all’incanto] non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’articolo 586 [disp. att. 164] .
-
Art. 487 — Forma dei provvedimenti del giudice
Salvo che la legge disponga altrimenti , i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono dati con ordinanza , che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.Per le ordinanze del giudice dell’esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell’articolo 186 [287, 617].
-
Art. 502 — Termine per l’assegnazione o la vendita del pegno
Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l’espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l’assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.In tal caso il termine per l’istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla…
-
Art. 518 — Forma del pignoramento
L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale [523] nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui all’articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il valore , con l’assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui scelto [disp. att. 161] .…
-
Art. 533 — Obblighi del commissionario
Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l’esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante…
-
Art. 546 — Obblighi del terzo
Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti…
-
Art. 561 — Pignoramento successivo
Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.L’atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell’articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento…
-
Art. 575 — Termine delle offerte senza incanto [ABROGATO]
[Se il decreto di cui al primo comma dell’articolo precedente non è pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell’avviso previsto nell’articolo 570, il giudice dell’esecuzione ordina l’incanto [disp. att. 175]. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice può prorogare tale termine fino a quattro mesi.]
-
Art. 590 bis — Assegnazione a favore di un terzo
Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto…
-
Art. 488 — Fascicolo dell’esecuzione
Il cancelliere forma per ogni procedimento d’espropriazione un fascicolo telematico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.Il creditore è obbligato a presentare l’originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere…
-
Art. 503 — Modi della vendita forzata
La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.L’incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568 nonche’, nel caso di beni mobili,…
-
Art. 519 — Tempo del pignoramento
Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell’articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.
-
Art. 534 — Vendita all’incanto
Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell’esecuzione , col provvedimento di cui all’articolo 530 , stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato.Nello stesso provvedimento il giudice dell’esecuzione può disporre che, oltre…
-
Art. 547 — Dichiarazione del terzo
Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il…
-
Art. 562 — Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione
Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell’articolo 497, il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di cui all’articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione [disp. att. 172] .Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell’ordinanza.
-
Art. 576 — Contenuto del provvedimento che dispone la vendita
Il giudice dell’esecuzione, quando ordina l’incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto: 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti ; 2) il prezzo base dell’incanto determinato a norma dell’articolo 568 ; 3) il giorno e l’ora dell’incanto; 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità…
-
Art. 591 — Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto
Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a [nuovo] incanto, sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo…
-
Art. 489 — Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni
Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell’atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d’intervento [499 2] .In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del…
-
Art. 504 — Cessazione della vendita forzata
Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti , deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l’importo delle spese e dei crediti menzionati nell’articolo 495, primo comma [art. 163 delle disp. att. c.p.c.] .
-
Art. 520 — Custodia dei mobili pignorati
L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione determina [disp. att. 166].Per la conservazione…
-
Art. 534 bis — Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto
Il giudice dell’esecuzione , con il provvedimento di cui all’articolo 530 , delega all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente…
-
Art. 548 — Mancata dichiarazione del terzo
[Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552…