Categoria: LIBRO TERZO – Codice di procedura civile
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Art. 605 — Precetto per consegna o rilascio
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi .Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine .
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Art. 618 bis — Procedimento
Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili .Resta ferma la competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 615 e dal secondo comma…
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Art. 632 — Effetti dell’estinzione del processo
Con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell’esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all’eventuale delegato ai sensi dell’articolo 591bis .Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, essa…
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Art. 606 — Modo della consegna
Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell’articolo 513 ; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata .
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Art. 619 — Forma dell’opposizione
Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni [disp. att. 184] .Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione…
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Art. 607 — Cose pignorate
Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può aver luogo , e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.
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Art. 620 — Opposizione tardiva
Se in seguito all’opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l’opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata .
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Art. 608 — Modo del rilascio
L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà.Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell’esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei…
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Art. 621 — Limiti della prova testimoniale
Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore .
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Art. 608 bis — Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante
L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente.
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Art. 622 — Opposizione della moglie del debitore
L’opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte .
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Art. 609 — Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione
Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all’asporto non è presente, mediante atto notificato…
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Art. 623 — Limiti della sospensione
Salvo che la sospensione sia disposta dallalegge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo , l’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione .
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Art. 610 — Provvedimenti temporanei
Se nel corso dell’esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione , anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti [disp. att. 183].
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Art. 624 — Sospensione per opposizione all’esecuzione
Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi , sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza [disp. att. 86] .Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente…
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Art. 611 — Spese dell’esecuzione
Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell’esecuzione con decreto a norma degli articoli 91 e seguenti che costituisce titolo esecutivo.
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Art. 624 bis — Sospensione su istanza delle parti
Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia…
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Art. 612 — Provvedimento
Chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell’esecuzione che siano determinate le modalità dell’esecuzione .Il giudice dell’esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve…
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Art. 625 — Procedimento
Sull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente , il giudice della esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti. All’udienza provvede con ordinanza .
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Art. 613 — Difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione
L’ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell’esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione provvede con decreto .
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Art. 626 — Effetti della sospensione
Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto , salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione.
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Art. 614 — Rimborso delle spese
Al termine dell’esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell’esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d’ingiunzione.Il giudice dell’esecuzione , quando riconosce giustificate le spese denunciate , provvede con decreto a norma dell’articolo 642 .
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Art. 627 — Riassunzione
Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione .
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Art. 614 bis — Misure di coercizione indiretta
Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un…
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Art. 628 — Sospensione del termine d’efficacia del pignoramento
L’opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell’articolo 497 .
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Art. 615 — Forma dell’opposizione
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27 . Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva…
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Art. 629 — Rinuncia
Il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti .Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti .In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’articolo 306 .
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Art. 602 — Modo dell’espropriazione
Quando oggetto dell’espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono .
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Art. 616 — Provvedimenti del giudice dell’esecuzione
Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o…
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Art. 630 — Inattività delle parti
Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice [497, 512, 547-549, 615, 616, 618, 619, 627; disp. att. 156].L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice…
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Art. 603 — Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare .
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Art. 617 — Forma dell’opposizione
Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto [disp. att. 187] .Le opposizioni di cui al…
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Art. 631 — Mancata comparizione all’udienza
Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all’udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell’esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo .Si…
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Art. 604 — Disposizioni particolari
Il pignoramento e in generale gli atti d’espropriazione si compiono nei confronti del terzo , al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all’articolo 579 primo comma .Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore , è sentito anche il terzo.
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Art. 618 — Provvedimenti del giudice dell’esecuzione
Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni .All’udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per…
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Art. 631 bis — Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche
Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di…
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Art. 488 — Fascicolo dell’esecuzione
Il cancelliere forma per ogni procedimento d’espropriazione un fascicolo telematico, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.Il creditore è obbligato a presentare l’originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere…
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Art. 503 — Modi della vendita forzata
La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.L’incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568 nonche’, nel caso di beni mobili,…
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Art. 519 — Tempo del pignoramento
Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell’articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.
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Art. 534 — Vendita all’incanto
Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell’esecuzione , col provvedimento di cui all’articolo 530 , stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato.Nello stesso provvedimento il giudice dell’esecuzione può disporre che, oltre…
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Art. 547 — Dichiarazione del terzo
Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il…
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Art. 562 — Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione
Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell’articolo 497, il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di cui all’articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione [disp. att. 172] .Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell’ordinanza.
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Art. 576 — Contenuto del provvedimento che dispone la vendita
Il giudice dell’esecuzione, quando ordina l’incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto: 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti ; 2) il prezzo base dell’incanto determinato a norma dell’articolo 568 ; 3) il giorno e l’ora dell’incanto; 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità…
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Art. 591 — Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto
Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a [nuovo] incanto, sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo…
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Art. 489 — Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni
Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell’atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d’intervento [499 2] .In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del…
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Art. 504 — Cessazione della vendita forzata
Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti , deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l’importo delle spese e dei crediti menzionati nell’articolo 495, primo comma [art. 163 delle disp. att. c.p.c.] .
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Art. 520 — Custodia dei mobili pignorati
L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione determina [disp. att. 166].Per la conservazione…
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Art. 534 bis — Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto
Il giudice dell’esecuzione , con il provvedimento di cui all’articolo 530 , delega all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente…
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Art. 548 — Mancata dichiarazione del terzo
[Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552…
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Art. 563 — Condizioni e tempo dell’intervento [ABROGATO]
[Possono intervenire a norma dell’articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione.Per gli effetti di cui all’articolo seguente l’intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita.]
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Art. 577 — Indivisibilità dei fondi
La divisione in lotti non può essere disposta se l’immobile costituisce una unità colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione .
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Art. 591 bis — Delega delle operazioni di vendita
Il giudice dell’esecuzione, salvo quanto previsto dal secondo comma, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179 ter delle disposizioni di attuazione del…
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Art. 474 — Titolo esecutivo
L’esecuzione forzata [2910 ss., 2930 c.c. e ss.] non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme…
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Art. 490 — Pubblicità degli avvisi
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia [534, 570, 576 n. 4, 584 2, 591], un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”.In caso di espropriazione di beni mobili…
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Art. 505 — Assegnazione
Il creditore pignorante può chiedere l’assegnazione [507, 539 2] dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti [529 2, 539, 552 ss., 588 ss.; 2925 c.c.] .Se sono intervenuti altri creditori [498, 499], l’assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o più, d’accordo fra tutti .
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Art. 521 — Nomina e obblighi del custode
Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore .Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina .Al fine della conservazione delle cose pignorate, l’ufficiale giudiziario…
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Art. 534 ter — Ricorso al giudice dell’esecuzione
Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto.Avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal…
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Art. 549 — Contestata dichiarazione del terzo
Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L’ordinanza produce…
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Art. 564 — Facoltà dei creditori intervenuti
I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti .
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Art. 578 — Delega a compiere la vendita
Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l’ordinanza che dispone la vendita il giudice dell’esecuzione può stabilire che l’incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata .In tal caso, copia dell’ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale…
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Art. 591 ter — Ricorso al giudice dell’esecuzione
Quando nel corso delle operazioni di vendita insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto.Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza.…
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Art. 475 — Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in…
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Art. 491 — Inizio dell’espropriazione
Salva l’ipotesi prevista nell’articolo 502 , l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento [492, 513, 518, 543, 555, 602] .
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Art. 506 — Valore minimo per l’assegnazione
L’assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente .Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente , sull’eccedenza concorrono l’offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono [589, disp. att. 162].
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Art. 521 bis — Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Oltre che con le forme previste dall’art. 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si…
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Art. 535 — Prezzo base dell’incanto
Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.In ogni altro caso il giudice dell’esecuzione , nel provvedimento di cui all’articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore [disp. att. 161], fissa il prezzo di apertura dell’incanto [539] o autorizza,…
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Art. 550 — Pluralità di pignoramenti
Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui .Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva .Si applicano le disposizioni dell’articolo 524 secondo e terzo comma .
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Art. 565 — Intervento tardivo
I creditori chirografari che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564 secondo comma , ma prima di quella prevista nell’articolo 596 , concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell’articolo seguente.
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Art. 579 — Persone ammesse agli incanti
Salvo quanto è disposto nell’articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto.Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
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Art. 592 — Nomina dell’amministratore giudiziario
L’amministrazione giudiziaria dell’immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all’uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono [disp. att. 159].All’amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti .
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Art. 476 — Altre copie in forma esecutiva [ABROGATO]
[Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte .Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell’ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato.Sull’istanza si provvede con decreto…
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Art. 492 — Forma del pignoramento
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti , il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi [c.c. 820, 821, 984] .Il pignoramento deve altresì…
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Art. 507 — Forma dell’assegnazione
L’assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione contenente l’indicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione [509, 590; art. 162 delle disp. att. c.p.c.] .
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Art. 522 — Compenso del custode
Il custode non ha diritto a compenso se non l’ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall’ufficiale giudiziario all’atto della nomina [65] .Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell’articolo precedente [66 2] .
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Art. 536 — Trasporto e ricognizione delle cose da vendere
Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l’incanto, e può richiedere l’intervento della forza pubblica .In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento [518].
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Art. 551 — Intervento
L’intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti .Agli effetti di cui all’articolo 526 l’intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti .
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Art. 566 — Intervento dei creditori iscritti e privilegiati
I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564 secondo comma, ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti della espropriazione .
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Art. 580 — Prestazione della cauzione
Per offrire all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’articolo 576.Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso…
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Art. 593 — Rendiconto
L’amministratore , nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice [594].Al termine della gestione l’amministratore deve presentare il rendiconto finale.I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal…
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Art. 477 — Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi
Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo [479 2, 480] .Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.
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Art. 492 bis — Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini…
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Art. 508 — Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario
Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l’aggiudicatario o assegnatario, con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione[487], può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore [585 2, 586].In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione…
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Art. 523 — Unione di pignoramenti
L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale .
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Art. 537 — Modo dell’incanto
Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all’articolo 535. L’aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta .Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno…
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Art. 551 bis — Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi
Salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.Al fine di conservare…
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Art. 567 — Istanza di vendita
Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato [569; c.c. 2919 ss.].Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall’articolo 497, l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative…
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Art. 581 — Modalità dell’incanto
L’incanto ha luogo davanti al giudice dell’esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita . Allorché siano trascorsi tre minuti dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore, l’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente. Ogni offerente cessa di…
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Art. 594 — Assegnazione delle rendite
Durante il corso dell’amministrazione giudiziaria, il giudice dell’esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti [disp. att. 178 2] .
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Art. 478 — Prestazione della cauzione
Se l’efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l’esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell’articolo 475, o con atto separato che deve essere unito al titolo.
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Art. 493 — Pignoramenti su istanza di più creditori
Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene .Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori [524, 550, 561] .Ogni pignoramento ha effetto indipendente , anche se è unito ad altri in unico processo.
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Art. 509 — Composizione della somma ricavata
La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate [540 3, 585 1, 590], di rendita o provento delle cose pignorate [594] , di multa e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario [494 3, 495, 540 2, 574 3, 587] .
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Art. 524 — Pignoramento successivo
L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto , ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati [493 2], e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al…
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Art. 538 — Nuovo incanto
Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui e’ stata affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.
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Art. 552 — Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo
Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore , il giudice dell’esecuzione , sentite le parti , provvede per l’assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l’assegnazione dei crediti a norma dell’articolo seguente [disp. att. 164] .
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Art. 568 — Determinazione del valore dell’immobile
Agli effetti dell’espropriazione il valore dell’immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569, primo comma.Nella determinazione del valore di mercato l’esperto procede al calcolo della superficie dell’immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore…
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Art. 582 — Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso .
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Art. 595 — Cessazione dell’amministrazione giudiziaria
In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell’esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all’assegnazione dell’immobile . Durante l’amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta d’acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.L’amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a…
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Art. 479 — Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all’originale e del precetto.La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; [ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione [133], entro l’anno dalla pubblicazione,…
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Art. 494 — Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario
Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore .All’atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata [art. 157 delle disp. att. c.p.c.] .Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani…
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Art. 510 — Distribuzione della somma ricavata
Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese [95] .In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei…