Categoria: Sezione VII – Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
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Art. 473 bis 69 — Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 473 bis 70. I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti,…
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Art. 473 bis 70 — Contenuto degli ordini di protezione
Con il decreto di cui all’articolo 473 bis 69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati…
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Art. 473 bis 71 — Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
L’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli…