Categoria: Sezione VI – Rapporti patrimoniali tra coniugi
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Art. 473 bis 67 — Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare
La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell’articolo 174 del Codice Civile, dall’altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell’articolo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.
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Art. 473 bis 68 — Procedimento
La domanda per i provvedimenti previsti nell’articolo 473 bis 67 si propone con ricorso.Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.Dopo l’audizione delle parti, il presidente o…