Categoria: Sezione IV – Assenza e morte presunta
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Art. 473 bis 59 — Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso
I provvedimenti indicati nell’articolo 48 del Codice Civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.
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Art. 473 bis 60 — Procedimento per la dichiarazione d’assenza
La domanda per dichiarazione d’assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.Il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui…
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Art. 473 bis 61 — Immissione nel possesso temporaneo dei beni
Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contradittorio di coloro che sarebbero eredi…
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Art. 473 bis 62 — Procedimento per la dichiarazione di morte presunta
La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per…
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Art. 473 bis 63 — Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione
La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e…