Categoria: Sezione III – Dei procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno
-
Art. 473 bis 52 — Forma della domanda
La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.Il ricorso contiene le indicazioni di cui all’articolo 473 bis 12 o all’articolo 473 bis 13, nonché il nome e il cognome e la residenza del coniuge…
-
Art. 473 bis 53 — Provvedimenti del presidente
Il presidente nomina il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione davanti a questo del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel primo comma. Il…
-
Art. 473 bis 54 — Udienza di comparizione
All’udienza il giudice relatore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e può disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 del Codice Civile.L’udienza per l’esame dell’interdicendo o…
-
Art. 473 bis 55 — Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio
L’interdicendo e l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del Codice Civile.Il tutore o il curatore provvisorio è nominato, anche d’ufficio, con decreto del giudice relatore. Finché non…
-
Art. 473 bis 56 — Impugnazione
La sentenza che provvede sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non hanno partecipato al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.Il termine per l’impugnazione decorre, per tutte le persone indicate al primo comma, dalla notificazione della…
-
Art. 473 bis 57 — Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione
Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite nella presente sezione.Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al giudizio.
-
Art. 473 bis 58 — Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno
Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell’articolo 739.Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione.