Categoria: Sezione I – Della violenza domestica o di genere
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Art. 473 bis 40 — Ambito di applicazione
Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori.
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Art. 473 bis 41 — Forma della domanda
Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473 bis 12 e 473 bis 13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze.Al ricorso è allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all’assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al…
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Art. 473 bis 42 — Procedimento
Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche d’ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto…
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Art. 473 bis 43 — Mediazione familiare
È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all’articolo 415 bis del Codice di procedura penale per le condotte di cui all’articolo 473…
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Art. 473 bis 44 — Attività istruttoria
Il giudice procede all’interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Assume inoltre sommarie informazioni da persone informate dei fatti, può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Può anche acquisire…
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Art. 473 bis 45 — Ascolto del minore
Il giudice procede personalmente e senza ritardo all’ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473 bis 4 e 473 bis 5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.Non si procede all’ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell’ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze…
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Art. 473 bis 46 — Provvedimenti del giudice
Quando all’esito dell’istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall’articolo 473 bis 70, e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza.A tutela della vittima e del minore, il giudice…