Categoria: Capo III – Disposizioni speciali
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Art. 473 bis 46 — Provvedimenti del giudice
Quando all’esito dell’istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall’articolo 473 bis 70, e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza.A tutela della vittima e del minore, il giudice…
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Art. 473 bis 67 — Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare
La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell’articolo 174 del Codice Civile, dall’altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell’articolo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.
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Art. 473 bis 52 — Forma della domanda
La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.Il ricorso contiene le indicazioni di cui all’articolo 473 bis 12 o all’articolo 473 bis 13, nonché il nome e il cognome e la residenza del coniuge…
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Art. 473 bis 68 — Procedimento
La domanda per i provvedimenti previsti nell’articolo 473 bis 67 si propone con ricorso.Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.Dopo l’audizione delle parti, il presidente o…
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Art. 473 bis 53 — Provvedimenti del presidente
Il presidente nomina il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione davanti a questo del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel primo comma. Il…
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Art. 473 bis 69 — Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 473 bis 70. I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti,…
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Art. 473 bis 54 — Udienza di comparizione
All’udienza il giudice relatore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e può disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 del Codice Civile.L’udienza per l’esame dell’interdicendo o…
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Art. 473 bis 70 — Contenuto degli ordini di protezione
Con il decreto di cui all’articolo 473 bis 69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati…
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Art. 473 bis 55 — Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio
L’interdicendo e l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del Codice Civile.Il tutore o il curatore provvisorio è nominato, anche d’ufficio, con decreto del giudice relatore. Finché non…
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Art. 473 bis 71 — Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
L’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli…
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Art. 473 bis 47 — Competenza
Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 473 bis 11, primo comma. In…
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Art. 473 bis 56 — Impugnazione
La sentenza che provvede sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non hanno partecipato al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.Il termine per l’impugnazione decorre, per tutte le persone indicate al primo comma, dalla notificazione della…
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Art. 473 bis 48 — Produzioni documentali
Nei procedimenti di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta è sempre allegata la documentazione prevista dall’articolo 473 bis 12, terzo comma.
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Art. 473 bis 57 — Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione
Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite nella presente sezione.Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al giudizio.
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Art. 473 bis 49 — Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione…
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Art. 473 bis 58 — Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno
Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell’articolo 739.Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione.
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Art. 473 bis 50 — Provvedimenti temporanei e urgenti
Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all’articolo 473 bis 22, primo comma, indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all’altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel…
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Art. 473 bis 59 — Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso
I provvedimenti indicati nell’articolo 48 del Codice Civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.
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Art. 473 bis 51 — Procedimento su domanda congiunta
La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all’articolo 473 bis 47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte.Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all’articolo 473 bis 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo…
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Art. 473 bis 60 — Procedimento per la dichiarazione d’assenza
La domanda per dichiarazione d’assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.Il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui…
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Art. 473 bis 40 — Ambito di applicazione
Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori.
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Art. 473 bis 61 — Immissione nel possesso temporaneo dei beni
Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contradittorio di coloro che sarebbero eredi…
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Art. 473 bis 41 — Forma della domanda
Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473 bis 12 e 473 bis 13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze.Al ricorso è allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all’assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al…
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Art. 473 bis 62 — Procedimento per la dichiarazione di morte presunta
La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per…
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Art. 473 bis 42 — Procedimento
Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche d’ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto…
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Art. 473 bis 63 — Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione
La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e…
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Art. 473 bis 43 — Mediazione familiare
È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all’articolo 415 bis del Codice di procedura penale per le condotte di cui all’articolo 473…
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Art. 473 bis 64 — Provvedimenti su parere del giudice tutelare
I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell’interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.Qualora il parere…
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Art. 473 bis 44 — Attività istruttoria
Il giudice procede all’interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Assume inoltre sommarie informazioni da persone informate dei fatti, può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Può anche acquisire…
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Art. 473 bis 65 — Vendita di beni
Se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni…
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Art. 473 bis 45 — Ascolto del minore
Il giudice procede personalmente e senza ritardo all’ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473 bis 4 e 473 bis 5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.Non si procede all’ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell’ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze…
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Art. 473 bis 66 — Esito negativo dell’incanto
Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell’articolo 376, primo comma, del Codice Civile, l’ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.Il tribunale, se non crede di revocare l’autorizzazione o disporre una…