Categoria: Sezione II – Dell’appello
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Art. 473 bis 35 — Domande ed eccezioni nuove
Il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall’articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili.
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Art. 473 bis 30 — Forma dell’appello
L’appello si propone con ricorso, che deve contenere le indicazioni previste dall’articolo 342.
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Art. 473 bis 31 — Decreto del presidente
Il presidente della corte di appello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il relatore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione e il termine entro il quale l’appellante deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all’appellato.Tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di…
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Art. 473 bis 32 — Costituzione dell’appellato e appello incidentale
L’appellato deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell’udienza, mediante deposito della comparsa di costituzione, nella quale deve esporre le sue difese in modo chiaro e specifico. Nella stessa comparsa l’appellato può, a pena di decadenza, proporre appello incidentale.L’appellante può depositare una memoria di replica entro il termine perentorio di venti giorni prima dell’udienza, e l’appellato…
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Art. 473 bis 33 — Intervento del pubblico ministero
Il pubblico ministero interviene in giudizio depositando le proprie conclusioni almeno dieci giorni prima dell’udienza.
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Art. 473 bis 34 — Udienza di discussione
La trattazione dell’appello è collegiale.All’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa, e all’esito della discussione il collegio trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, può assegnare loro un termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza.La sentenza è depositata nei sessanta giorni successivi all’udienza.Il giudice dell’appello può…