Categoria: Capo II – Del procedimento
-
Art. 473 bis 11 — Competenza per territorio
Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima…
-
Art. 473 bis 27 — Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori
Quando dispone l’intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l’attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull’attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie.Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese…
-
Art. 473 bis 12 — Forma della domanda
La domanda si propone con ricorso che contiene: a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta; b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti…
-
Art. 473 bis 28 — Decisione della causa
Il giudice, esaurita l’istruzione, fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti: a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni; b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;…
-
Art. 473 bis 13 — Ricorso del pubblico ministero
Il ricorso del pubblico ministero contiene: a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale il ricorso è presentato; b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale del minore, dei genitori e, ove nominati, del tutore, del curatore, del…
-
Art. 473 bis 29 — Modificabilità dei provvedimenti
Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.
-
Art. 473 bis 14 — Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza
Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l’udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni…
-
Art. 473 bis 30 — Forma dell’appello
L’appello si propone con ricorso, che deve contenere le indicazioni previste dall’articolo 342.
-
Art. 473 bis 15 — Provvedimenti indifferibili
In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo…
-
Art. 473 bis 31 — Decreto del presidente
Il presidente della corte di appello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il relatore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione e il termine entro il quale l’appellante deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all’appellato.Tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di…
-
Art. 473 bis 16 — Costituzione del convenuto
Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473 bis 12, secondo, terzo e quarto comma.
-
Art. 473 bis 32 — Costituzione dell’appellato e appello incidentale
L’appellato deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell’udienza, mediante deposito della comparsa di costituzione, nella quale deve esporre le sue difese in modo chiaro e specifico. Nella stessa comparsa l’appellato può, a pena di decadenza, proporre appello incidentale.L’appellante può depositare una memoria di replica entro il termine perentorio di venti giorni prima dell’udienza, e l’appellato…
-
Art. 473 bis 17 — Ulteriori difese
Entro venti giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi…
-
Art. 473 bis 33 — Intervento del pubblico ministero
Il pubblico ministero interviene in giudizio depositando le proprie conclusioni almeno dieci giorni prima dell’udienza.
-
Art. 473 bis 18 — Dovere di leale collaborazione
Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell’articolo 92 e dell’articolo 96.
-
Art. 473 bis 34 — Udienza di discussione
La trattazione dell’appello è collegiale.All’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa, e all’esito della discussione il collegio trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, può assegnare loro un termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza.La sentenza è depositata nei sessanta giorni successivi all’udienza.Il giudice dell’appello può…
-
Art. 473 bis 19 — Nuove domande e nuovi mezzi di prova
Le decadenze previste dagli articoli 473 bis 14 e 473 bis 17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della…
-
Art. 473 bis 35 — Domande ed eccezioni nuove
Il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall’articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili.
-
Art. 473 bis 20 — Intervento volontario
L’intervento del terzo avviene con le modalità previste dall’articolo 473 bis 16.Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio.
-
Art. 473 bis 36 — Garanzie a tutela del credito
I provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Se il valore dei beni ipotecati eccede la cautela da somministrare, si applica il secondo comma dell’articolo 96.Il giudice può imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia…
-
Art. 473 bis 21 — Udienza di comparizione delle parti
All’udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l’attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza,…
-
Art. 473 bis 37 — Pagamento diretto del terzo
Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l’accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro…
-
Art. 473 bis 22 — Provvedimenti del giudice
Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l’obbligo di versare un contributo…
-
Art. 473 bis 38 — Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento
Per l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica.Se non pende un procedimento è competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento…
-
Art. 473 bis 23 — Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti
I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.
-
Art. 473 bis 39 — Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente; b) individuare ai sensi dell’articolo 614 bis…
-
Art. 473 bis 24 — Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti
Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell’articolo 473 bis 22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello.È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della…
-
Art. 473 bis 25 — Consulenza tecnica d’ufficio
Quando dispone consulenza tecnica d’ufficio, il giudice precisa l’oggetto dell’incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all’accertamento e alle valutazioni da compiere.Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da…
-
Art. 473 bis 26 — Nomina di un esperto su richiesta delle parti
Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell’articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o al di fuori dell’albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i…