Categoria: Capo IV – Della revocazione
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Art. 397 — Revocazione proponibile dal pubblico ministero
Nelle cause in cui l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell’articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero: 1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito; 2) quando la sentenza è l’effetto della collusione posta in opera…
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Art. 398 — Proposizione della domanda
La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.La citazione deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o…
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Art. 399 — Deposito della citazione e della risposta
Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte di appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata .Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa…
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Art. 400 — Procedimento
Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo .
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Art. 401 — Sospensione dell’esecuzione
Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, l’ordinanzaprevista nell’articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito .
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Art. 402 — Decisione
Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l’eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata .Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con…
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Art. 403 — Impugnazione della sentenza di revocazione
Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.Contro di essa sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione .
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Art. 395 — Casi di revocazione
Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in un unico grado , possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra ; 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere…
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Art. 396 — Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello
Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell’articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza…