Categoria: Sezione III – Del giudizio di rinvio
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Art. 392 — Riassunzione della causa
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione .La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti [disp. att. 126].
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Art. 393 — Estinzione del processo
Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all’articolo precedente, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda .
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Art. 394 — Procedimento in sede di rinvio
In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata .Nel giudizio di…