Categoria: Capo I – Delle impugnazioni in generale
-
Art. 327 — Decadenza dall’impugnazione
Indipendentemente dalla notificazione , l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [124 secondo comma, 129 terzo comma, disp. att.] .Questa disposizione non si applica quando la parte contumace [291 c.p.c. ss.] dimostra…
-
Art. 328 — Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta
Se, durante la decorrenza del termine di cui all’articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’articolo 299 , il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata .Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.Se dopo sei mesi dalla…
-
Art. 329 — Acquiescenza totale o parziale
Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate .
-
Art. 330 — Luogo di notificazione della impugnazione
Se nell’atto di notificazione della sentenza [285 c.p.c.] la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ai sensi dell’art. 170 presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio .L’impugnazione…
-
Art. 331 — Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili
Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede…
-
Art. 332 — Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili
Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcune di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è…
-
Art. 333 — Impugnazioni incidentali
Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo .
-
Art. 334 — Impugnazioni incidentali tardive
Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine [326, 327] o hanno fatto acquiescenza alla sentenza [329].In tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l’impugnazione incidentale perde ogni…
-
Art. 335 — Riunione delle impugnazioni separate
Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo .
-
Art. 336 — Effetti della riforma o della cassazione
La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata .La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata .
-
Art. 337 — Sospensione dell’esecuzione e dei processi
L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa , salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407 .Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata .
-
Art. 338 — Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione
L’estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata , salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto .
-
Art. 323 — Mezzi di impugnazione
I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza [42 c.p.c. ss.] nei casi previsti dalla legge, sono: l’appello [339 ss.], il ricorso per cassazione [360 ss.], la revocazione [395 ss.] e l’opposizione di terzo [404 ss.] .
-
Art. 324 — Cosa giudicata formale
Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 [124 disp. att.] .
-
Art. 325 — Termini per le impugnazioni
Il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d’appello.Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta…
-
Art. 326 — Decorrenza dei termini
I termini stabiliti nell’articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 e negli articoli 397 e…