Categoria: Capo III – Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace
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Art. 321 — Decisione
Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell’articolo 281 sexies.La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.
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Art. 322 — Conciliazione in sede non contenziosa
L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro I .Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella…
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Art. 316 — Forma della domanda
Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificatounitamente al decreto di cui all’articolo 318.
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Art. 317 — Rappresentanza davanti al giudice di pace
Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato , salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale .Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.
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Art. 318 — Contenuto della domanda
La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere, oltre all’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione del suo oggetto.Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell’articolo 281 undecies.
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Art. 319 — Costituzione delle parti
L’attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all’articolo 316 unitamente al decreto di cui all’articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell’articolo 281 undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando…
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Art. 320 — Trattazione della causa
Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell’articolo 185, ultimo comma.Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell’articolo 281 duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura…