Categoria: Capo I – Disposizioni comuni
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Art. 311 — Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica [281 bis ss.], in quanto applicabili .
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Art. 312 — Poteri istruttori del giudice [ABROGATO]
[Il pretore o il giudice di pace può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.]
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Art. 313 — Querela di falso
Se è proposta querela di falso [221 c.p.c. ss.], [il pretore o] il giudice di pace , quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento . Può anche disporre a norma dell’articolo 225, secondo comma .