Categoria: Titolo II – Del procedimento davanti al giudice di pace (artt. 311-322)
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Art. 311 — Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica [281 bis ss.], in quanto applicabili .
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Art. 312 — Poteri istruttori del giudice [ABROGATO]
[Il pretore o il giudice di pace può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.]
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Art. 313 — Querela di falso
Se è proposta querela di falso [221 c.p.c. ss.], [il pretore o] il giudice di pace , quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento . Può anche disporre a norma dell’articolo 225, secondo comma .
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Art. 314 — Decisione a seguito di trattazione scritta [ABROGATO]
[Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell’articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.]
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Art. 315 — Decisione a seguito di discussione orale [ABROGATO]
[Il pretore, se non dispone a norma dell’articolo 314, può ordinare l’immediata discussione orale della causa. Al termine della discussione pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del…
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Art. 316 — Forma della domanda
Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificatounitamente al decreto di cui all’articolo 318.
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Art. 317 — Rappresentanza davanti al giudice di pace
Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato , salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale .Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.
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Art. 318 — Contenuto della domanda
La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere, oltre all’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione del suo oggetto.Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell’articolo 281 undecies.
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Art. 319 — Costituzione delle parti
L’attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all’articolo 316 unitamente al decreto di cui all’articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell’articolo 281 undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando…
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Art. 320 — Trattazione della causa
Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell’articolo 185, ultimo comma.Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell’articolo 281 duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura…
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Art. 321 — Decisione
Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell’articolo 281 sexies.La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.
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Art. 322 — Conciliazione in sede non contenziosa
L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro I .Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella…