Categoria: Sezione III – Dell’estinzione del processo
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Art. 306 — Rinuncia agli atti del giudizio
Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite [165, 166 c.p.c.] che potrebbero aver interesse alla prosecuzione . L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali [84 c.p.c.], verbalmente all’udienza…
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Art. 307 — Estinzione del processo per inattività delle parti
Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ovvero se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo , il processo, salvo il disposto [del secondo comma] dell’articolo 181 e dell’articolo 290 , deve…
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Art. 308 — Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza
L’ordinanza che dichiara l’estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dall’udienza . Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all’articolo 178, commi terzo, quarto e quinto .Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile se l’accoglie [129, 130…
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Art. 309 — Mancata comparizione all’udienza
Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell’articolo 181 .
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Art. 310 — Effetti dell’estinzione del processo
L’estinzione del processo non estingue l’azione [2945 c.c.] .L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza .Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma .Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti…