Categoria: Sezione II – Dell’interruzione del processo
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Art. 299 — Morte o perdita della capacità prima della costituzione
Se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio [75 c.p.c.] di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto , salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si…
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Art. 300 — Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace
Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti .Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’articolo…
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Art. 301 — Morte o impedimento del procuratore
Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso .In tal caso si applica la disposizione dell’articolo 299 .Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia [85 c.p.c.] ad essa .
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Art. 302 — Prosecuzione del processo
Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166 . Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza , al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle…
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Art. 303 — Riassunzione del processo
Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell’articolo precedente, l’altra parte può chiedere la fissazione dell’udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo .In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può…
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Art. 304 — Effetti dell’interruzione
In caso di interruzione del processo si applica la disposizione dell’articolo 298 .
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Art. 305 — Mancata prosecuzione o riassunzione
Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue .