Categoria: Sezione I – Della sospensione del processo
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Art. 296 — Sospensione su istanza delle parti
Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti , ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi , fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo.
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Art. 297 — Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione
Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all’articolo 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia…
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Art. 298 — Effetti della sospensione
Durante la sospensione [295, 296 c.p.c.] non possono essere compiuti atti del procedimento .La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.
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Art. 295 — Sospensione necessaria
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa .