Categoria: Capo VII – Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
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Art. 307 — Estinzione del processo per inattività delle parti
Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ovvero se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo , il processo, salvo il disposto [del secondo comma] dell’articolo 181 e dell’articolo 290 , deve…
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Art. 308 — Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza
L’ordinanza che dichiara l’estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dall’udienza . Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all’articolo 178, commi terzo, quarto e quinto .Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile se l’accoglie [129, 130…
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Art. 309 — Mancata comparizione all’udienza
Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell’articolo 181 .
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Art. 310 — Effetti dell’estinzione del processo
L’estinzione del processo non estingue l’azione [2945 c.c.] .L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza .Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma .Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti…
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Art. 295 — Sospensione necessaria
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa .
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Art. 296 — Sospensione su istanza delle parti
Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti , ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi , fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo.
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Art. 297 — Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione
Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all’articolo 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia…
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Art. 298 — Effetti della sospensione
Durante la sospensione [295, 296 c.p.c.] non possono essere compiuti atti del procedimento .La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.
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Art. 299 — Morte o perdita della capacità prima della costituzione
Se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio [75 c.p.c.] di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto , salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si…
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Art. 300 — Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace
Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti .Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’articolo…
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Art. 301 — Morte o impedimento del procuratore
Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso .In tal caso si applica la disposizione dell’articolo 299 .Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia [85 c.p.c.] ad essa .
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Art. 302 — Prosecuzione del processo
Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166 . Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza , al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle…
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Art. 303 — Riassunzione del processo
Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell’articolo precedente, l’altra parte può chiedere la fissazione dell’udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo .In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può…
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Art. 304 — Effetti dell’interruzione
In caso di interruzione del processo si applica la disposizione dell’articolo 298 .
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Art. 305 — Mancata prosecuzione o riassunzione
Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue .
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Art. 306 — Rinuncia agli atti del giudizio
Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite [165, 166 c.p.c.] che potrebbero aver interesse alla prosecuzione . L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali [84 c.p.c.], verbalmente all’udienza…