Categoria: Capo VI – Del procedimento in contumacia
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Art. 290 — Contumacia dell’attore
Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo comma , il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell’articolo 187 , altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si estingue .
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Art. 291 — Contumacia del convenuto
Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.Se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all’articolo 171 bis, secondo comma, il giudice provvede a norma…
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Art. 292 — Notificazione e comunicazione di atti al contumace
L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento , e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali [36 c.p.c.] da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza .Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale [111…
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Art. 293 — Costituzione del contumace
La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni .La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all’udienza.In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine…
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Art. 294 — Rimessione in termini
Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse , se dimostra che la nullità della citazione [164 c.p.c.] o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile…