Categoria: Capo V – Della correzione delle sentenze e delle ordinanze
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Art. 287 — Casi di correzione
Le sentenze [contro le quali non sia stato proposto appello] e le ordinanze non revocabili [177] possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
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Art. 288 — Procedimento di correzione
Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza,…
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Art. 289 — Integrazione dei provvedimenti istruttori
I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte [122…