Categoria: Capo IV – Dell’esecutorietà e della notificazione delle sentenze
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Art. 282 — Esecuzione provvisoria
La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti .
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Art. 283 — Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello
Il giudice d’appello, su istanza di parte proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad…
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Art. 284 — Concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali [ABROGATO]
[Se l’esecuzione provvisoria riguarda sentenze parziali, l’istanza di concessione o di revoca di cui all’articolo precedente può essere proposta con ricorso contenente, quando ò chiesta la revoca, la dichiarazione di cui all’articolo 340, se non è stata già fatta. Il ricorso deve essere presentato, a norma dell’articolo 351 secondo comma, nel termine per proporre appello…
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Art. 285 — Modo di notificazione della sentenza
La notificazione della sentenza , al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione , si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170 [primo e terzo comma] .
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Art. 286 — Notificazione nel caso d’interruzione
Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’articolo 303, secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio .Se si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente .