Categoria: Capo III – Della decisione della causa
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Art. 276 — Deliberazione
La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione [114 disp. att.] .Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa .La decisione è presa a maggioranza…
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Art. 277 — Pronuncia sul merito
Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio .Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell’articolo 187 primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria una…
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Art. 278 — Condanna generica. Provvisionale
Quando è già accertata la sussistenza di un diritto , ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte , può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione .In tal caso il collegio, con la stessa…
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Art. 279 — Forma dei provvedimenti del collegio
Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.Il collegio pronuncia sentenza: 1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di…
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Art. 280 — Contenuto e disciplina dell’ordinanza del collegio
Con la sua ordinanza il collegio fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto dall’articolo seguente .Il cancelliere inserisce l’ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell’articolo 176 secondo comma .Per effetto dell’ordinanza il giudice istruttore è investito…
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Art. 281 — Rinnovazione di prove davanti al collegio
Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d’ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova .
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Art. 275 — Decisione del collegio
Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata entro sessanta giorni dall’udienza di cui all’articolo 189.Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell’articolo 189 per il…
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Art. 275 bis — Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio
Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all’udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.All’udienza…