Categoria: Sezione IV – Dell’intervento di terzi e della riunione di procedimenti
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Art. 267 — Costituzione del terzo interveniente
Per intervenire nel processo a norma dell’articolo 105, il terzo deve costituirsi depositando una comparsa formata a norma dell’articolo 167 con i documenti e la procura.Il cancelliere dà notizia dell’intervento alle altre parti.
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Art. 268 — Termine per l’intervento
L’intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione.Il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio.
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Art. 269 — Chiamata di un terzo in causa
Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell’udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell’articolo 163 bis.Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente…
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Art. 270 — Chiamata di un terzo per ordine del giudice
La chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per un’udienza che all’uopo egli fissa .Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo .
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Art. 271 — Costituzione del terzo chiamato
Al terzo si applicano, con riferimento all’udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171 ter. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma…
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Art. 272 — Decisione delle questioni relative all’intervento
Le questioni relative all’intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell’articolo 187 secondo comma .
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Art. 273 — Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa
Se più procedimenti relativi alla stessa causa [39 c.p.c.] pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio , ne ordina la riunione .Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente,…
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Art. 274 — Riunione di procedimenti relativi a cause connesse
Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, può disporne la riunione [151 disp. att.] .Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al…
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Art. 274 bis — Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico [ABROGATO]
[Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, rimette la causa dinanzi a quest’ultimo con ordinanza non impugnabile. Il giudice istruttore provvede ai sensi dell’articolo 190bis.Il giudice istruttore, quando rileva che una causa, riservata per la decisione dinanzi…