Categoria: Sezione I – Dei poteri del giudice istruttore in generale
-
Art. 175 — Direzione del procedimento
Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento [84 disp. att.].Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali .Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell’articolo 289 .
-
Art. 176 — Forma dei provvedimenti
Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti , hanno la forma dell’ordinanza.Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi (omissis) .
-
Art. 177 — Effetti e revoca delle ordinanze
Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa .Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate: 1) le ordinanze pronunciate sull’accordo delle parti, in materia della quale queste possono…
-
Art. 178 — Controllo del collegio sulle ordinanze
Le parti, senza bisogno di mezzi d’impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell’articolo 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile [80 bis disp. att.] .L’ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l’estinzione del processo è impugnabile…
-
Art. 179 — Ordinanze di condanna a pene pecuniarie
Se la legge non dispone altrimenti [54, 67, 220 c.p.c.] le condanne a pena pecuniaria previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza [134, 176 c.p.c.] del giudice istruttore .L’ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell’interessato e previa contestazione dell’addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato , il quale, nel termine…