Categoria: Sezione II – Della designazione del giudice istruttore
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Art. 172 — Istanza per la designazione del giudice istruttore [ABROGATO]
[Nella citazione o nella comparsa di risposta le parti possono proporre istanza al presidente del tribunale affinchè designi il giudice istruttore. L’istanza può anche essere proposta con separato ricorso. Se l’istanza non è presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, il processo si estingue.]
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Art. 173 — Immutabilità del giudice istruttore [ABROGATO]
[Se e’ stata proposta l’istanza di cui all’articolo precedente, il cancelliere, decorso il termine per la costituzione del convenuto, presenta i fascicoli degli atti al presidente del tribunale, il quale designa un giudice del tribunale per procedere all’istruzione della causa, se non crede di procedervi egli stesso. Nel decreto, col quale designa il giudice, il…
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Art. 174 — Immutabilità del giudice istruttore
Il giudice designato è investito di tutta l’istruzione della causa e della relazione al collegio.Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente [79 disp. att.]. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti .