Categoria: Capo VII – Dei lodi stranieri
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Art. 840 — Opposizione
Contro il decreto che accorda o nega l’efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l’efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l’accorda.In seguito all’opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e…
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Art. 839 — Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri
Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d’appello nella cui circoscrizione risiede l’altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d’appello di Roma .Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l’atto di compromesso, o…