Categoria: Capo IV – Del lodo
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Art. 824 — Originali e copie del lodo
Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.
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Art. 824 bis — Efficacia del lodo
Salvo quanto disposto dall’articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.
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Art. 825 — Deposito del lodo
La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l’atto contenente la convenzione d’arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato [810, 816]. Il tribunale, accertata la regolarità…
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Art. 826 — Correzione del lodo
Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo: a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri; b) di integrare il lodo con uno degli elementi…
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Art. 820 — Termini per la decisione
Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all’accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina.In ogni caso il termine può essere prorogato:…
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Art. 821 — Rilevanza del decorso del termine
Il decorso del termine indicato nell’articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri [823 n. 6], non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza [829 n.…
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Art. 822 — Norme per la deliberazione
Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità.Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge…
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Art. 823 — Deliberazione e requisiti del lodo
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto . Esso deve contenere : 1) il nome degli arbitri; 2) l’indicazione della sede dell’arbitrato ; 3) l’indicazione delle parti; 4) l’indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti; 5) l’esposizione sommaria;…