Categoria: Titolo VII – Dell’efficacia delle sentenze straniere (artt. 796-805) [ABROGATO]
-
Art. 796 — Giudice competente [ABROGATO]
[Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione [163] davanti alla corte di appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.La dichiarazione di efficacia [797] può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte…
-
Art. 797 — Condizioni per la dichiarazione di efficacia [ABROGATO]
[La corte d’appello dichiara con sentenza l’efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta: 1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell’ordinamento italiano; 2) che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si…
-
Art. 798 — Riesame del merito [ABROGATO]
[Su domanda del convenuto la corte d’appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 395. In questi casi la corte, secondo i risultati dell’istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure…
-
Art. 799 — Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente [ABROGATO]
[La sentenza straniera può essere fatta valere anche in corso di giudizio, quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate nell’articolo 797. Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera è fatta valere. Ma, se vi procede la corte d’appello competente a norma dell’articolo 796, l’efficacia della sentenza…
-
Art. 800 — Sentenze arbitrali straniere [ABROGATO]
[Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all’estero, purché non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell’articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state…
-
Art. 801 — Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione [ABROGATO]
[Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, è attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili.]
-
Art. 802 — Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri [ABROGATO]
[Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d’appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero. Se l’assunzione dei mezzi di prova è chiesta…
-
Art. 803 — Esecuzione richiesta in via diplomatica [ABROGATO]
[Se la richiesta per l’assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l’assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d’ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere. Quando i mezzi richiesti…
-
Art. 804 — Atti pubblici ricevuti all’estero [ABROGATO]
[L’efficacia esecutiva nella Repubblica degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero è dichiarata con sentenza della corte d’appello del luogo in cui l’atto deve eseguirsi, previo accertamento che l’atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale è stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.]
-
Art. 805 — Notificazione di atti giudiziari di autorità straniere [ABROGATO]
[La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.]