Categoria: Titolo VI – Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche (artt. 792-795)
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Art. 792 — Deposito del prezzo
L’acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di voler liberare l’immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso [125] al presidente del tribunale competente per la espropriazione [26], la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto . Il presidente provvede con decreto.Se non sono state fatte richieste di espropriazione…
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Art. 793 — Convocazione dei creditori
Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell’articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l’udienza di comparizione dell’acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti [c.c. 2890], e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell’acquirente…
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Art. 794 — Provvedimenti del giudice
All’udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell’acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti [c.c. 2893] .
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Art. 795 — Espropriazione
Se è fatta istanza di espropriazione [c.c. 2891, 2898], il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l’ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti .La vendita non può essere fatta che all’incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.L’incanto si apre sul prezzo offerto dal…