Categoria: Titolo V – Dello scioglimento di comunioni (artt. 784-791 bis)
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Art. 791 — Progetto di divisione formato dal notaio
Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.Il giudice provvede come al penultimo comma dell’articolo precedente per la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti…
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Art. 791 bis — Divisione a domanda congiunta
Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l’opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi sede…
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Art. 784 — Litisconsorzio necessario
Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono [12 3, 22, 23, 102; c.c. 713 ss., 1111ss., 2646] .
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Art. 785 — Pronuncia sulla domanda di divisione
Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza del giudice istruttore ; altrimenti questi provvede a norma dell’articolo 187 .
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Art. 786 — Direzione delle operazioni
Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio [790; disp. att. 194].
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Art. 787 — Vendita di mobili
Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite[c.c. 1861, 1872], il giudice istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non se non sorge controversia sulla necessità della vendita.Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio .
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Art. 788 — Vendita di immobili
Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti.Quando…
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Art. 789 — Progetto di divisione e contestazioni su di esso
Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l’udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.Il decreto è comunicato alle parti .Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile , dichiara esecutivo il progetto , altrimenti provvede a…
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Art. 790 — Operazioni davanti al notaio
Se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio [786] , questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri…