Categoria: Capo V – Del curatore dell’eredità giacente
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Art. 783 — Vendita di beni ereditari
La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario , salvo che il giudice , con decreto motivato non disponga altrimenti [747].La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio [737 ss.] soltanto nei casi di necessità o utilità evidente…
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Art. 780 — Domanda dell’erede contro l’eredità
Le domande dell’erede con beneficio d’inventario contro l’eredità sono proposte contro gli altri eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza della eredità [78] .
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Art. 781 — Notificazione del decreto di nomina
Il decreto di nomina del curatore dell’eredità giacente è notificato alla persona nominata a cura del cancelliere , nel termine stabilito nello stesso decreto.
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Art. 782 — Vigilanza del giudice
L’amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice [c.c. 529; disp. att. 193]. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.Gli atti del curatore che eccedono l’ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice [c.c.…