Categoria: Sezione II – Della rimozione dei sigilli
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Art. 762 — Termine
I sigilli non possono essere rimossi e l’inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall’apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.Se alcuno degli eredi è minore non emancipato [2, 390 c.c. e ss.] , non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia…
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Art. 763 — Provvedimento di rimozione
La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate nell’articolo 753 nn. 1, 2 e 4 .Nei casi previsti nell’articolo 754 può essere ordinata anche d’ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall’inventario [769] .L’istanza e…
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Art. 764 — Opposizione
Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice .Il giudice fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell’opponente .Il giudice provvede…
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Art. 765 — Ufficiale procedente
La rimozione dei sigilli è eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’articolo 769 .Se non occorre l’inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale . Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.
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Art. 766 — Avviso alle persone interessate
Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell’articolo 772 , alle persone indicate nell’articolo 771 .
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Art. 767 — Alterazioni nello stato dei sigilli
L’ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.Se trova in essi qualche alterazione , deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice , il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell’inventario.
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Art. 768 — Disposizione generale
Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti .