Categoria: Capo II – Dell’apposizione e della rimozione dei sigilli
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Art. 757 — Conservazione di testamenti e di carte
Se nel procedere all’apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice provvede alla conservazione di essi.Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l’ora…
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Art. 758 — Cose su cui non si possono apporre i sigilli e cose deteriorabili
Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all’uso personale di coloro che abitano nella casa , se ne fa descrizione nel processo verbale.Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti…
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Art. 759 — Informazioni e nomina del custode
Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata .Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode .
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Art. 760 — Apposizione dei sigilli durante e dopo l’inventario
L’apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l’inventario [769 ss.] può avere luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.Esaurito l’inventario, non si fa luogo all’apposizione dei sigilli, salvo che l’inventario sia impugnato.
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Art. 761 — Accesso nei luoghi sigillati
Il giudice o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l’apposizione dei sigilli , finché non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell’articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l’accesso per urgenti motivi.
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Art. 762 — Termine
I sigilli non possono essere rimossi e l’inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall’apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.Se alcuno degli eredi è minore non emancipato [2, 390 c.c. e ss.] , non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia…
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Art. 763 — Provvedimento di rimozione
La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate nell’articolo 753 nn. 1, 2 e 4 .Nei casi previsti nell’articolo 754 può essere ordinata anche d’ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall’inventario [769] .L’istanza e…
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Art. 764 — Opposizione
Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice .Il giudice fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell’opponente .Il giudice provvede…
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Art. 765 — Ufficiale procedente
La rimozione dei sigilli è eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’articolo 769 .Se non occorre l’inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale . Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.
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Art. 766 — Avviso alle persone interessate
Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell’articolo 772 , alle persone indicate nell’articolo 771 .
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Art. 767 — Alterazioni nello stato dei sigilli
L’ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.Se trova in essi qualche alterazione , deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice , il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell’inventario.
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Art. 752 — Giudice competente
All’apposizione dei sigilli procede il tribunale [c.c. 361, 705] .Nei comuni in cui non ha sede il tribunale , i sigilli possono essere apposti, in caso d’urgenza, dal giudice di pace . Il processo verbale è trasmesso immediatamente al tribunale .
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Art. 768 — Disposizione generale
Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti .
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Art. 753 — Persone che possono chiedere l’apposizione
Possono chiedere l’apposizione dei sigilli: 1) l’esecutore testamentario ; 2) coloro che possono avere diritto alla successione [565] ; 3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo ; 4) i creditori .…
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Art. 754 — Apposizioni d’ufficio
L’apposizione dei sigilli è disposta d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti: 1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo ; 2) se tra gli eredi vi sono minori [c.c. 2] o interdetti [c.c. 414] e manca il tutore o il curatore ; 3) se il defunto è…
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Art. 755 — Poteri del giudice
Se le porte sono chiuse , o si incontrano ostacoli all’apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l’apposizione, il giudice può ordinare l’apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni [68].
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Art. 756 — Custodia delle chiavi
Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finché non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere .