Categoria: Titolo IV – Dei procedimenti relativi all’apertura delle successioni (artt. 747-783)
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Art. 761 — Accesso nei luoghi sigillati
Il giudice o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l’apposizione dei sigilli , finché non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell’articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l’accesso per urgenti motivi.
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Art. 777 — Applicabilità delle norme agli altri casi d’inventario
Le disposizioni contenute in questa sezione si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge , salve le formalità speciali stabilite dal Codice civile per l’inventario dei beni dei minori [c.c. 362 ss.] .
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Art. 762 — Termine
I sigilli non possono essere rimossi e l’inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall’apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.Se alcuno degli eredi è minore non emancipato [2, 390 c.c. e ss.] , non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia…
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Art. 778 — Reclami contro lo stato di graduazione
I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell’articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell’aperta successione .Il valore della causa è determinato da quello dell’attivo ereditariocalcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell’articolo 15 per gli immobili .I reclami si propongono con citazione [163]…
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Art. 747 — Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari
L’autorizzazione a vendere beni ereditari [c.c. 460 2, 499, 531, 694, 703 4, 719] si chiede con ricorso diretto [per i mobili al pretore e per gli immobili] al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [c.c. 456].Nel caso in cui i beni appartengono a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare…
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Art. 763 — Provvedimento di rimozione
La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate nell’articolo 753 nn. 1, 2 e 4 .Nei casi previsti nell’articolo 754 può essere ordinata anche d’ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall’inventario [769] .L’istanza e…
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Art. 779 — Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari
L’istanza dei creditori e legatari prevista nell’articolo 509 del Codice civile si propone con ricorso [125] .Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizionedell’erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito [c.c. 498 2]. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.[Il pretore provvede sull’istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso…
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Art. 748 — Forma della vendita
La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori [733] .Il giudice , quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato .
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Art. 764 — Opposizione
Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice .Il giudice fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell’opponente .Il giudice provvede…
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Art. 780 — Domanda dell’erede contro l’eredità
Le domande dell’erede con beneficio d’inventario contro l’eredità sono proposte contro gli altri eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza della eredità [78] .
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Art. 749 — Procedimento per la fissazione dei termini
L’istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto [c.c. 481, 485, 487, 488, 500, 620, 645, 650, 702], se non è proposta nel corso di un giudizio , si propone con ricorso [125] al tribunale del luogo in cui si è aperta la…
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Art. 765 — Ufficiale procedente
La rimozione dei sigilli è eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’articolo 769 .Se non occorre l’inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale . Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.
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Art. 781 — Notificazione del decreto di nomina
Il decreto di nomina del curatore dell’eredità giacente è notificato alla persona nominata a cura del cancelliere , nel termine stabilito nello stesso decreto.
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Art. 750 — Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari
L’istanza per l’imposizione di una cauzione a carico dell’erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge [c.c. 492, 639, 640, 647], è proposta, quando non vi è giudizio pendente , con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.Il presidente fissa con decreto l’udienza di comparizionedel ricorrente e…
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Art. 766 — Avviso alle persone interessate
Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell’articolo 772 , alle persone indicate nell’articolo 771 .
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Art. 782 — Vigilanza del giudice
L’amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice [c.c. 529; disp. att. 193]. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.Gli atti del curatore che eccedono l’ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice [c.c.…
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Art. 751 — Scelta dell’onerato
L’istanza per la scelta prevista nell’articolo 631 ultimo comma del c.c. è proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all’onerato.La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto .
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Art. 767 — Alterazioni nello stato dei sigilli
L’ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.Se trova in essi qualche alterazione , deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice , il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell’inventario.
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Art. 783 — Vendita di beni ereditari
La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario , salvo che il giudice , con decreto motivato non disponga altrimenti [747].La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio [737 ss.] soltanto nei casi di necessità o utilità evidente…
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Art. 752 — Giudice competente
All’apposizione dei sigilli procede il tribunale [c.c. 361, 705] .Nei comuni in cui non ha sede il tribunale , i sigilli possono essere apposti, in caso d’urgenza, dal giudice di pace . Il processo verbale è trasmesso immediatamente al tribunale .
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Art. 768 — Disposizione generale
Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti .
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Art. 753 — Persone che possono chiedere l’apposizione
Possono chiedere l’apposizione dei sigilli: 1) l’esecutore testamentario ; 2) coloro che possono avere diritto alla successione [565] ; 3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo ; 4) i creditori .…
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Art. 769 — Istanza
L’inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli [763] ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale .L’istanza si propone con ricorso [125], nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio…
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Art. 754 — Apposizioni d’ufficio
L’apposizione dei sigilli è disposta d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti: 1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo ; 2) se tra gli eredi vi sono minori [c.c. 2] o interdetti [c.c. 414] e manca il tutore o il curatore ; 3) se il defunto è…
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Art. 770 — Inventario da eseguirsi dal notaio
Quando all’inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta: 1) le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756 ; 2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli [762 ss.], dell’istanza e del decreto di rimozione [752 ss.]; 3) una nota delle opposizioni che sono state proposte [764 ss.] con indicazione…
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Art. 755 — Poteri del giudice
Se le porte sono chiuse , o si incontrano ostacoli all’apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l’apposizione, il giudice può ordinare l’apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni [68].
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Art. 771 — Persone che hanno diritto di assistere all’inventario
Hanno diritto di assistere alla formazione dell’inventario: 1) il coniuge superstite; 2) gli eredi legittimi presunti [c.c. 565 ss.]; 3) l’esecutore testamentario [c.c. 700 ss. ], gli eredi istituiti e i legatari [c.c. 588]; 4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli [764] .
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Art. 756 — Custodia delle chiavi
Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finché non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere .
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Art. 772 — Avviso dell’inizio dell’inventario
L’ufficiale che procede all’inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell’articolo precedente del luogo, giorno ed ora in cui darà inizio alle operazioni.L’avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all’inventario; ma in loro vece…
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Art. 757 — Conservazione di testamenti e di carte
Se nel procedere all’apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice provvede alla conservazione di essi.Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l’ora…
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Art. 773 — Nomina di stimatore
L’ufficiale che procede all’inventario nomina , quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili [68; disp. att. 52, 161] .
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Art. 758 — Cose su cui non si possono apporre i sigilli e cose deteriorabili
Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all’uso personale di coloro che abitano nella casa , se ne fa descrizione nel processo verbale.Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti…
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Art. 774 — Rinvio delle operazioni
Quando l’inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l’ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo , avvertendone verbalmente le parti presenti.
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Art. 759 — Informazioni e nomina del custode
Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata .Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode .
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Art. 775 — Processo verbale d’inventario
Il processo verbale d’inventario contiene: 1) la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie ; 2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento ; 3)…
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Art. 760 — Apposizione dei sigilli durante e dopo l’inventario
L’apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l’inventario [769 ss.] può avere luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.Esaurito l’inventario, non si fa luogo all’apposizione dei sigilli, salvo che l’inventario sia impugnato.
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Art. 776 — Consegna delle cose mobili inventariate
Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal giudice , su istanza di una delle parti, sentite le altre .