Categoria: Titolo III – Della copia e della collazione di atti pubblici (artt. 743-746)
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Art. 743 — Copie degli atti
Qualunque depositario pubblico , autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica [2714, 2715], ancorché l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo .La copia d’un testamento pubblico [c.c. 603]…
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Art. 744 — Copie o estratti da pubblici registri
I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge [476, 698 3], a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese [60] .
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Art. 745 — Rifiuto o ritardo nel rilascio
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all’articolo precedente, l’istante può ricorrere al giudice di pace, [al pretore o] al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici…
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Art. 746 — Collazione di copie
Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell’articolo 743 ha diritto di collazionarla con l’originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e…