Categoria: Capo VI – Disposizioni comuni ai procedimenti
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Art. 741 — Efficacia dei provvedimenti
I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo .Se vi sono ragioni d’urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata .
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Art. 742 — Revocabilità dei provvedimenti
I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati , ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca .
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Art. 742 bis — Ambito di applicazione degli articoli precedenti
Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone .
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Art. 737 — Forma della domanda e del provvedimento
I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso [125] al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti [724, 728, 750, 779; c.c. 84 5, 87 6, 89 2, 250 4, 288 4, 305, 314] .
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Art. 738 — Procedimento
Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore , che riferisce in camera di consiglio [disp. att. 113].Se deve essere sentito il pubblico ministero [70], gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente [72].Il giudice può assumere informazioni .
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Art. 739 — Reclami delle parti
Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti…
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Art. 740 — Reclami del pubblico ministero
Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere [disp. att. c.c. 45] .