Categoria: Capo V bis – Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
-
Art. 736 bis — Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari [ABROGATO]
[Nei casi di cui all’articolo 342bis del codice civile , l’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite…