Categoria: Capo IV – Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati
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Art. 732 — Provvedimenti su parere del giudice tutelare [ABROGATO]
[I provvedimenti relativi ai minori [c.c. 2], agli interdetti [c.c. 414] e agli inabilitati [c.c. 415] sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio[c.c. 737], salvo che la legge disponga altrimenti [c.c. 318, 320 3 – 4 – 6, 347, 348, 354, 360, 361, 371, 372, 373, 374, 375, 392, 394, 395, 402, 405, 406,…
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Art. 733 — Vendita di beni [ABROGATO]
[Se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti [c.c. 376], designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere dello stesso tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano…
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Art. 734 — Esito negativo dell’incanto [ABROGATO]
[Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell’articolo 376 primo comma del Codice civile , l’ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.Il tribunale, se non crede di revocare l’autorizzazione o disporre…