Categoria: Capo III – Disposizioni relative all’assenza
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Art. 728 — Comparizione [ABROGATO]
[Decorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l’udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorsoa norma dell’articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.Il decreto è comunicato al pubblico ministero [71,…
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Art. 729 — Pubblicazione della sentenza [ABROGATO]
[La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia . Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e…
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Art. 730 — Esecuzione [ABROGATO]
[La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato [324] e che sia compiuta l’annotazione di cui all’articolo precedente [c.c. 63].]
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Art. 731 — Comunicazione all’ufficio di stato civile [ABROGATO]
[Il cancelliere dà notizia , a norma dell’articolo 133 secondo comma, all’ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta .]
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Art. 721 — Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso [ABROGATO]
[I provvedimenti indicati nell’articolo 48 del c.c. sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio[737], su ricorso degli interessati , sentito il pubblico ministero.]
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Art. 722 — Domanda per dichiarazione di assenza [ABROGATO]
[La domanda per dichiarazione d’assenza si propone con ricorso [disp. att. 190 dispat] nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale .]
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Art. 723 — Fissazione dell’udienza di comparizione [ABROGATO]
[Il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell’articolo precedente , e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare…
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Art. 724 — Procedimento [ABROGATO]
[Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale che questo pronuncia con sentenza .]
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Art. 725 — Immissione in possesso temporaneo [ABROGATO]
[Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.Se la domanda è proposta da altri interessati , il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contraddittorio di coloro che sarebbero…
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Art. 726 — Domanda per dichiarazione di morte presunta [ABROGATO]
[La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso [disp. att. 190] , nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che, a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero…
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Art. 727 — Pubblicazione della domanda [ABROGATO]
[Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell’articolo 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello…