Categoria: Capo II – Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno
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Art. 719 — Termine per l’impugnazione [ABROGATO]
[Il termine per l’impugnazione [325 ss.] decorre per tutte le persone indicate nell’articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio [285, 286, 326] .Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio[717], l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui .]
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Art. 720 — Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione [ABROGATO]
[Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione [c.c. 417] possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda[105], e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.]
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Art. 720 bis — Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno [ABROGATO]
[Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739.Contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.]
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Art. 712 — Forma della domanda [ABROGATO]
[La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge o del…
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Art. 713 — Provvedimenti del presidente [ABROGATO]
[Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz’altro la domanda ; altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.Il ricorso e…
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Art. 714 — Istruzione preliminare [ABROGATO]
[All’udienza, il giudice istruttore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando , sente il parere delle altre persone citate , interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 del c.c..]
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Art. 715 — Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando [ABROGATO]
[Se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova .]
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Art. 716 — Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando [ABROGATO]
[L’interdicendo o l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni , anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del c.c. .]
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Art. 717 — Nomina del tutore e del curatore provvisorio [ABROGATO]
[Il tutore o il curatore provvisorio di cui all’articolo precedente è nominato, anche d’ufficio, con decreto del giudice istruttore .Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso giudice istruttore, può revocare la nomina, anche d’ufficio.]
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Art. 718 — Legittimazione all’impugnazione [ABROGATO]
[La sentenza che provvede sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda [417], anche se non parteciparono al giudizio , e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza .]