Categoria: Capo I – Della separazione personale dei coniugi
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Art. 706 — Forma della domanda [ABROGATO]
[La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda…
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Art. 707 — Comparizione personale delle parti [ABROGATO]
[I coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore [82 ss.].Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto .Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata…
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Art. 708 — Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente [ABROGATO]
[All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa…
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Art. 709 — Notificazione della fissazione dell’udienza [ABROGATO]
[L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella…
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Art. 709 bis — Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore [ABROGATO]
[All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e dal quarto al decimo. Si applica altresì l’articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza…
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Art. 709 ter — Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni [ABROGATO]
[Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i…
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Art. 710 — Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi [ABROGATO]
[Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione .Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti.Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito,…
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Art. 711 — Separazione consensuale [ABROGATO]
[Nel caso di separazione consensuale previsto nell’articolo 158 del c.c., il presidente , su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell’articolo 708.Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l’articolo 706 ultimo comma.Se la conciliazione non riesce, si…