Categoria: Capo IV – Dei procedimenti possessori
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Art. 703 — Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso
Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso [c.c. 1168, 1169, 1170] si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell’articolo 21 .Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669bis e seguenti, in quanto compatibili.L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669 terdecies.Se richiesto da una delle parti,…
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Art. 704 — Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio
Ogni domanda relativa al possesso [c.c. 1140], per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio , deve essere proposta davanti al giudice di quest’ultimo .La reintegrazione del possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice…
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Art. 705 — Divieto di proporre giudizio petitorio
Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita .Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l’esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell’attore.