Categoria: Sezione III – Dei procedimenti di denuncia di nuova opera
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Art. 691 — Contravvenzione al divieto del giudice
Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l’atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all’ordine, il giudice , su ricorsodella parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore .
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Art. 688 — Forma dell’istanza
La denuncia di nuova opera o di danno temuto [c.c. 1171, 1172] si propone con ricorso al giudice competente a norma dell’articolo 21 .Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell’articolo 669quater.
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Art. 689 — Provvedimenti immediati [ABROGATO]
[Il giudice può dare immediatamente con decreto i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarie informazioni; ma può disporre che siano citate le parti interessate, anche a ora fissa. Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi o ad audizione di testimoni. Può sentire i testimoni che gli…
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Art. 690 — Pronuncia sui provvedimenti immediati [ABROGATO]
[Se non ha disposto la citazione delle parti interessate, il giudice, col decreto di cui al primo comma dell’articolo precedente, fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti immediati e…