Categoria: Sezione I – Dei procedimenti cautelari in generale
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Art. 669 quater — Competenza in corso di causa
Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all’istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 669ter.Se la causa…
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Art. 669 quinquies — Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale
Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo quanto disposto dall’articolo 818, primo comma.
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Art. 669 sexies — Procedimento
Il giudice, sentite le parti , omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda.Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede…
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Art. 669 septies — Provvedimento negativo
L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto .Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il…
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Art. 669 octies — Provvedimento di accoglimento
L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669novies.In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il…
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Art. 669 novies — Inefficacia del provvedimento cautelare
Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 669octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia .In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso,…
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Art. 669 decies — Revoca e modifica
Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies, nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è…
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Art. 669 undecies — Cauzione
Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all’istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni.
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Art. 669 duodecies — Attuazione
Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice…
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Art. 669 terdecies — Reclamo contro i provvedimenti cautelari
Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore .Il reclamo [contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello] contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si…
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Art. 669 quaterdecies — Ambito di applicazione
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal Codice civile e dalle leggi speciali. L’articolo 669septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.
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Art. 669 bis — Forma della domanda
La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente [669ter, 669quater, 669quinquies].
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Art. 669 ter — Competenza anteriore alla causa
Prima dell’inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.Se competente per la causa di merito è il giudice di pace , la domanda si propone al tribunale .Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che…