Categoria: Capo II – Dei termini
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Art. 152 — Termini legali e termini giudiziari
I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente .I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori .
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Art. 153 — Improrogabilità dei termini perentori
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti .La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.
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Art. 154 — Prorogabilità del termine ordinatorio
Il giudice, prima della scadenza , può abbreviare o prorogare, anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato .
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Art. 155 — Computo dei termini
Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali .Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune .I giorni festivi si computano nel termine.Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non…