Categoria: Sezione II – Delle udienze
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Art. 127 — Direzione dell’udienza
L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio [disp. att. 54, 113] .Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo [disp. att. 84] regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa…
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Art. 127 bis — Udienza mediante collegamenti audiovisivi
Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro…
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Art. 127 ter — Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza
L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte…
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Art. 128 — Udienza pubblica
L’udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità , ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro…
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Art. 129 — Doveri di chi interviene o assiste all’udienza
Chi interviene o assiste all’udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.
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Art. 130 — Redazione del processo verbale
Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice [disp. att. 46, 84 3].Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere ; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.