Categoria: Capo I – Delle forme degli atti e dei provvedimenti
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Art. 144 — Notificazione alle amministrazioni dello Stato
Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato .Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede . Esse…
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Art. 145 — Notificazione alle persone giuridiche
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede , mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli…
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Art. 146 — Notificazione a militari in attività di servizio
Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene .
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Art. 147 — Tempo delle notificazioni
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. [disp. att. 47].Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata…
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Art. 132 — Contenuto della sentenza
La sentenza reca l’intestazione «Repubblica italiana», ed è pronunciata «In nome del popolo italiano» . Essa deve contenere: 1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata ; 2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori ; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti ; 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e…
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Art. 148 — Relazione di notificazione
L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto [disp. att. 47] .La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità , nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della…
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Art. 133 — Pubblicazione e comunicazione della sentenza
La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata [disp. att. 15, 64, 120] .Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che…
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Art. 149 — Notificazione a mezzo del servizio postale
Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale .In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è…
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Art. 134 — Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza
L’ordinanza è succintamente motivata . Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell’udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.Il cancelliere comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo…
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Art. 149 bis — Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall’ufficiale giudiziario
L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato…
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Art. 135 — Forma e contenuto del decreto
Il decreto è pronunciato d’ufficio o su istanza anche verbale della parte .Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo.Quando l’istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.Il decreto non è motivato , salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge ; è…
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Art. 150 — Notificazione per pubblici proclami
Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede [e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura] , può autorizzare, su istanza…
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Art. 136 — Comunicazioni
Il cancelliere, con biglietto di cancelleria [in carta non bollata] [disp. att. 45] , fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma…
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Art. 151 — Forme di notificazione ordinate dal giudice
Il giudice può prescrivere , anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge , e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità…
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Art. 137 — Notificazioni
Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere [disp. att. 47 e ss.].L’ufficiale giudiziario o l’avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi.Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un…
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Art. 138 — Notificazione in mani proprie
L’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario , presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto.Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e…
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Art. 139 — Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio .Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia…
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Art. 140 — Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia…
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Art. 141 — Notificazione presso il domiciliatario
La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione .Quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così…
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Art. 142 — Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica
Salvo quanto disposto nel secondo comma , se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77 , l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante sconsegna di altra copia al pubblico ministero…
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Art. 143 — Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, [e mediante affissione di altra…
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Art. 128 — Udienza pubblica
L’udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità , ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro…
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Art. 129 — Doveri di chi interviene o assiste all’udienza
Chi interviene o assiste all’udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.
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Art. 130 — Redazione del processo verbale
Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice [disp. att. 46, 84 3].Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere ; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.
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Art. 131 — Forma dei provvedimenti in generale
La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto .In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo .Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell’unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno…
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Art. 121 — Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti.
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo [disp. att. 46]. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.
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Art. 122 — Uso della lingua italiana. Nomina dell’interprete
In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana .Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete .Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio .
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Art. 123 — Nomina del traduttore
Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana , il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo precedente [122].
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Art. 124 — Interrogazione del sordo e del muto
Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto .Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 122 ultimo comma.
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Art. 125 — Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario , le parti , l’oggetto , le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure…
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Art. 126 — Contenuto del processo verbale
Il processo verbale [disp. att. 44, 46] deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute [disp. att. 87] .Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere…
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Art. 127 — Direzione dell’udienza
L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio [disp. att. 54, 113] .Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo [disp. att. 84] regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa…
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Art. 127 bis — Udienza mediante collegamenti audiovisivi
Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro…
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Art. 127 ter — Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza
L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte…