Categoria: Titolo V – Dei poteri del giudice (artt. 112-120)
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Art. 112 — Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti .
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Art. 113 — Pronuncia secondo diritto
Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto , salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità [disp. att. 119] .Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo…
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Art. 114 — Pronuncia secondo equità a richiesta di parte
Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta [disp. att. 112, 118, 119].
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Art. 115 — Disponibilità delle prove
Salvi i casi previsti dalla legge , il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita .Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza…
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Art. 116 — Valutazione delle prove
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento , salvo che la legge disponga altrimenti .Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti…
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Art. 117 — Interrogatorio non formale delle parti
Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa . Le parti possono farsi assistere dai difensori.
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Art. 118 — Ordine d’ispezione di persone e di cose
Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa [disp. att. 93], purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei…
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Art. 119 — Imposizione di cauzione
Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione , deve indicare l’oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire [disp. att. 85, 86, 155] .
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Art. 120 — Pubblicità della sentenza
Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più…